Sez. 3, Sentenza n. 12792 del 17/12/1997 (Rv. 511011 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE | Competenza del giudice emittente (art. 654, primo comma, cod. proc. civ.) - Conseguente precetto - Menzione della data del provvedimento di esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva - Sufficienza - Omessa indicazione dell'autorità dichiarante l'esecutività - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE
Poiché competente a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo è lo stesso giudice che lo ha emesso(art. 654, primo comma, cod. proc. civ.), se il precetto menziona, al fine di identificare il titolo esecutivo (secondo comma del medesimo articolo), la data del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e quella in cui è stata apposta la formula esecutiva, il precetto è valido, anche se manca l'indicazione dell'autorità dichiarante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)