Sez. 2, Sentenza n. 2326 del 16/08/1963 (Rv. 263578 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CONTROVERSIE - MANCATO PAGAMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CONTROVERSIE - MANCATO PAGAMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
Il datore di lavoro difetta di legittimazione passiva nella controversia relativa al pagamento degli assegni familiari, poiche l'unico obbligato al pagamento dei medesimi e l' INPS, ed il datore di lavoro, nel provvedere al pagamento degli assegni, compensandoli con il proprio debito contributivo, assume semplicemente la figura di adiectus solutionis causa, ne ha alcuna Rilevanza la circostanza che non vi sia stata denuncia del rapporto di lavoro e versamento di contributi, poiche in materia di assegni familiari vige il principio dell'automaticita della Costituzione del rapporto assicurativo. (Conf 240'63' 533'62).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)