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Sez. L, Sentenza n. 1973 del 07/04/1981 (Rv. 412667 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE AL PAGAMENTO DI DETTI ASSEGNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INPS - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1981-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412667-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE AL PAGAMENTO DI DETTI ASSEGNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INPS - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Nelle controversie relative al pagamento degli assegni familiari, la legittimazione passiva compete in via esclusiva all'INPS, come unico obbligato alla erogazione degli assegni stessi ove ricorrano i presupposti che ne postulano la percezione, mentre difetta di tale legittimazione il datore di lavoro, il quale, nel provvedere alla corresponsione degli assegni, compensandoli con il proprio debito contributivo, assume semplicemente la figura di adiectus solutionis causa. (V 379/66, mass n 320729; (V 2655/63, mass n 264094; (V 2326/63, mass n 263578).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 37, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)