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Sez. 3, Sentenza n. 2402 del 03/10/1966 (Rv. 324647 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324647-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE.*

La legitimatio ad causam e la titolarita del potere o dell'Onere (rispettivamente per la legittimazione attiva e passiva) di promuovere o di subire un giudizio tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, su di un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Sono pertanto questioni di legittimazione ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tale potere o Onere e non anche quelle relative alla reale titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico contenzioso, ovvero alla reale sussistenza di diritti-obblighi che da questo traggono titolo. (Cfr 238/65; 612/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)