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Sez. 1, Sentenza n. 2578 del 21/10/1967 (Rv. 329937 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329937-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE.*

La legitimatio ad causam e la titolarita del potere o dell'onore (rispettivamente per la legittimazione attiva e passiva) di promuovere o di subire un giudizio tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, su di un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Sono pertanto questioni di legittimazione ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tale potere o Onere e non anche quelle relative alla reale titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico contenzioso, ovvero alla reale sussistenza di diritti-obblighi che da questo traggono titolo. (Cfr.238-65 612-65). Conforme alla sentenza n. 2402-66, massima n. 324647.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)