Sez. 1, Sentenza n. 2578 del 21/10/1967 (Rv. 329937 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE.*
La legitimatio ad causam e la titolarita del potere o dell'onore (rispettivamente per la legittimazione attiva e passiva) di promuovere o di subire un giudizio tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, su di un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Sono pertanto questioni di legittimazione ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tale potere o Onere e non anche quelle relative alla reale titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico contenzioso, ovvero alla reale sussistenza di diritti-obblighi che da questo traggono titolo. (Cfr.238-65 612-65). Conforme alla sentenza n. 2402-66, massima n. 324647.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)