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Sez. U, Sentenza n. 836 del 11/02/1982 (Rv. 418660 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - PREVIA QUALIFICAZIONE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE DI NECESSITÀ - POTERE-DOVERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418660-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - PREVIA QUALIFICAZIONE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE DI NECESSITÀ - POTERE-DOVERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

Qualora la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio costituisca presupposto necessario per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, le Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno il potere e dovere, alla stregua delle allegazioni delle parti e delle risultanze degli Atti del processo, di procedere alla qualificazione medesima, con l'identificazione dell'oggetto sostanziale della domanda e della natura delle posizioni soggettive con essa fatte valere, salva ed impregiudicata restando ogni indagine di merito sulla concreta esistenza ed estensione di tali posizioni. (Conf 5345/78, mass n 395116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)