Sez. 1, Sentenza n. 25328 del 20/05/2003 Ud. (dep. 11/06/2003) Rv. 224931 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA | Reato permanente - Prescrizione - Decorrenza dalla sentenza di primo grado.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA
Il reato di mancanza alla chiamata previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. di pace ha natura di reato omissivo permanente e, pertanto, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)