Sez. 1, Sentenza n. 5899 del 21/05/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 207932 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA | Natura permanente del reato - Conseguenze.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA
In tema di reati militari, quello di mancanza alla chiamata - di cui all'art.151 del codice penale militare di pace - è reato omissivo di natura permanente; ne consegue che, dopo una prima condanna, è possibile la configurabilità di un ulteriore reato storicamente distinto da quello precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)