Sez. U, Sentenza n. 2095 del 04/05/1989 (Rv. 462676 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - MANCANZA DELLA PREVISIONE DI UNA DURATA MASSIMA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - MANCANZA DELLA PREVISIONE DI UNA DURATA MASSIMA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, la Mancanza, nella disciplina di cui al R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, della fissazione di una durata massima del procedimento stesso manifestamente non implica contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto a quello accordato agli impiegati dello stato, per i quali l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 assoggetta l'Azione disciplinare a termini a pena d'Estinzione, dato che tale ultima previsione si ricollega a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego, non presenti nell'ambito dell'attività del libero professionista.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)