Sez. U, Sentenza n. 16402 del 25/07/2007 (Rv. 598424 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Inquadramento generale della pretesa disciplinare esercitata dai Consigli degli Ordini - Termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare - Portata - Regola dell'interruzione ad effetto istantaneo - Operatività - Ambito.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione quinquennale, tale dovendosi intendere il termine di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, suscettibile dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui all'art. 2943 cod. civ. anche per effetto dei successivi atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. E poiché il giudizio che segue alla conclusione della fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine, ha come oggetto non un mero sindacato di legittimità sull'atto di applicazione della sanzione disciplinare, ma la relazione tra il potere disciplinare e la soggezione a tale potere, resa concreta dall'incolpazione contestata, come si desume dai poteri di indagine del Consiglio Nazionale Forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 63, u.c.), anche alla fase giudiziale del procedimento si estende la norma sulla prescrizione, che ha la funzione di escludere che l'infrazione possa ancora avere rilevanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)