Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 10/11/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115224 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA -COSTITUZIONE RITUALE - SUCCESSIVA SENTENZA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - VALIDITA DELLA PRECEDENTE COSTITUZIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE COMPETENTE - CONDIZIONI.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA -COSTITUZIONE RITUALE - SUCCESSIVA SENTENZA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - VALIDITA DELLA PRECEDENTE COSTITUZIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE COMPETENTE - CONDIZIONI.*
La Costituzione di parte civile ritualmente effettuata all'inizio della trattazione della causa, nella fase che poi accidentalmente termini in pronuncia di declinazione, da parte del giudice, della propria incompetenza territoriale, e valida ed efficace nella successiva fase di trattazione della causa dinanzi al giudice competente, dove basta, per evitare il prodursi della revoca implicita, che la parte civile sia presente nel momento processuale della discussione finale e ritualmente prenda le sue conclusioni. Cio si desume, al lume della nozione dell'istituto in parola, dalle coordinate Disposizioni relative al principio della perpetuazione degli effetti della Costituzione di parte civile (art 92 cod proc pen), alla nullita dell'ammissione dopo il termine utile di legge (art 93 comma terzo) ed alla revoca implicita nel caso di mancata presentazione delle conclusioni (art 102). Invero, giacche la Costituzione di parte civile ha in Sede penale la stessa portata della citazione in Sede civile nei confronti di convenuto gia costituito in giudizio e giacche il procedimento penale, accidentalmente interrotto dalla sentenza di dichiarazione di incompetenza, prosegue dinanzi al nuovo giudice competente per impulso di ufficio e non di parte, non V'e ragione alcuna di dover considerare cessata la validita dell'originario atto di Costituzione e necessaria, a pena di nullita, la rinnovazione di esso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 42, Cod. Proc. Pen. art. 93 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)