Sez. 4, Sentenza n. 660 del 11/03/1980 Ud. (dep. 02/02/1981) Rv. 147483 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - MANCATA COMPARIZIONE ED OMESSA PRESENTAZIONE DI CONCLUSIONI - RAVVISABILITA DELLA REVOCA TACITA - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA - MANCATA COMPARIZIONE ED OMESSA PRESENTAZIONE DI CONCLUSIONI - RAVVISABILITA DELLA REVOCA TACITA - ESCLUSIONE.*
In virtu del principio stabilito nell'art 92 primo comma cod proc pen la Costituzione di parte civile, una volta avvenuta, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, non e necessario che in ciascun grado sia ripresentata con le conclusioni la domanda per le restituzioni o il risarcimento, gia proposta ritualmente a suo tempo. (giurisprudenza costante: V mass nn 145420 anno 1980; 144136 anno 1980; 141131 anno 1979 e mass ivi citate; 133555 anno 1978; 128184 e 126358 anno 1974; 121621 anno 1972; 116967 anno 1971; 113028 anno 1969; 100455 anno 1966. Che l'assenza della parte civile in appello impedisca il rimborso delle spese del giudizio V mass nn 111890 anno 1969; 127726 anno 1974 e mass ivi citate; 135450 anno 1977; effetto che si verifica anche in caso di mancata conclusione della parte civile presente al giudizio di appello: mass nn 128184 anno 1974. Sono state anche ritenute la validita e la immanenza della Costituzione di parte civile nel caso di successiva sentenza di incompetenza territoriale qualora la stessa sia stata presente nel momento processuale della discussione finale e ritualmente abbia preso le sue conclusioni: mass nn 115224 anno 1970 prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)