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Sez. 2, Sentenza n. 3131 del 12/05/1980 (Rv. 406913 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PROVA DELLA FALSITA - RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406913-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PROVA DELLA FALSITA - RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA - SUFFICIENZA.*

Ai fini dell'ammissibilita della querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio con riserva di formare scritture di comparazione puo ritenersi valida indicazione di prove della falsita, tutte le volte che il querelante, estraneo al documento e alle persone coinvolte nel falso, non sia in condizione di offrire prove specifiche precostituite. (Conf 743/74, mass n 368593).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)