Sez. 3, Sentenza n. 743 del 15/03/1974 (Rv. 368593 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PROVA DELLA FALSITA - RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PROVA DELLA FALSITA - RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA - SUFFICIENZA.*
Al fine del requisito di ammissibilita della querela di falso principale od incidentale previsto dal secondo comma dell'art 221 cod proc civ, la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, con riserva di formare scritture di comparazione, puo ritenersi valida indicazione di prova della falsita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)