Sez. 2, Sentenza n. 12130 del 01/12/1997 (Rv. 510583 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Divieto - Configurabilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353, art. 52 applicabile ai giudizi pendenti in grado di appello alla data del 30 aprile del 1995), il divieto di nuovi mezzi di prova in appello concerne solo le prove costituende e non anche le prove costituite, onde la produzione di nuovi documenti ad opera della parte interessata non esige uno specifico provvedimento del giudice e quindi la fissazione di un apposito termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)