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Sez. 2, Sentenza n. 7923 del 26/06/1992 (Rv. 477918 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere | Produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello - Termine - Rispetto della regola generale ex art. 184 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477918-01

Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere

L'art. 345 cod. proc. civ., nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)