diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 12275 del 22/04/1980 Ud. (dep. 22/11/1980) Rv. 146761 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SEPARAZIONE TRA CONIUGI - INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146761-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SEPARAZIONE TRA CONIUGI - INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - DIFFERENZE.*

Ricorre l'ipotesi di reato previsto dall'art 574 cod pen nel caso in cui un genitore sottrae il figlio all'altro, portandolo in un Paese lontano ed impedendo ogni rapporto personale tra figlio e genitore. Ricorre, invece, l'ipotesi di reato prevista dall'art 388 cod pen nel caso in cui il genitore affidatario non ottemperi alle prescrizioni del giudice civile non consentendo, ad esempio, nel giorno fissato la visita dell'altro genitore o modificando arbitrariamente le modalita di visite fissate dal giudice medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)