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Sez. 6, Sentenza n. 12950 del 25/06/1986 Ud. (dep. 19/11/1986) Rv. 174333 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SEPARAZIONE TRA CONIUGI - INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - DIFFERENZE - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 574 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1986-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174333-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SEPARAZIONE TRA CONIUGI - INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - DIFFERENZE - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 574 COD. PEN..*

I contenuti precettivi delle Disposizioni di cui all'art. 574 cod. pen. (sottrazione di persone incapaci) ed all'art. 388 cod. pen. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia, non coincidono, ma hanno portata e significato diversi. Infatti, nella realtà giuridica del nuovo diritto di famiglia in ordine all'affidamento dei minori, se l'agente non ottempera a particolari Disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell'affidamento, ma da rendergli impossibile quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nello interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all'art. 574 citato. (nella specie, è stata affermata la sussistenza del reato di sottrazione per l'ipotesi del genitore che non lo aveva restituito il minore dopo il periodo in cui gli era consentito di tenerlo presso di sè e lo aveva trasferito addirittura in un Paese straniero). (V mass n 166700; (V mass n 134557; (Conf mass n 146761; (Conf mass n 146760).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)