Sez. 5 - , Ordinanza n. 30100 del 21/11/2018 (Rv. 651556 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI | Ricorso introduttivo tardivo - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI
L'accertamento della tardività del ricorso introduttivo, impedendo al giudice di conoscere della causa, ha carattere preliminare rispetto alla verifica della necessità di integrazione del contraddittorio e, in sede di decisione, la relativa questione deve essere esaminata con priorità, in omaggio sia del principio della "ragione più liquida" che di quello dell'ordine logico delle questioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)