Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015 (Rv. 637243 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio elettorale ex art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 - P.M. parte necessaria - Regolamento preventivo di giurisdizione - Integrazione del contraddittorio - Limiti - Inammissibilità del ricorso - Principio della ragione più liquida - Applicazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nel giudizio elettorale regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 il pubblico ministero è parte necessaria, sicché, ove il regolamento preventivo di giurisdizione non risulti ad esso notificato, va disposta l'integrazione del contraddittorio, a meno che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", il ricorso non risulti, in evidenza, inammissibile, traducendosi, in tal caso, in una attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)