Sez. 4, Sentenza n. 34427 del 10/06/2004 Ud. (dep. 13/08/2004) Rv. 229693 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | "Uso di gruppo" - Configurabilità - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'acquisto della sostanza stupefacente in nome e per conto degli altri, cui procede uno degli appartenenti ad un gruppo, può essere considerato come acquisto per "uso di gruppo", rilevante amministrativamente (art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine -e cioè fin dal momento dell'acquisto- quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e la successiva consegna si configura come una cessione penalmente rilevante.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)