Sez. L, Sentenza n. 5300 del 12/06/1997 (Rv. 505158 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Servizio di guardia medica svolta da un medico specializzando - Rapporto di lavoro con il S.S.N. - Esclusione - Recesso dell'Università dal rapporto - Giurisdizione del giudice ordinario.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
Non è inquadrabile quale rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale l'attività svolta dai medici iscritti a scuole di specializzazione in strutture sanitarie, quale il servizio di guardia medica presso una clinica universitaria, e quindi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto la legittimità, o meno, del recesso dell'Università da tale rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)