Sez. L, Sentenza n. 6089 del 18/06/1998 (Rv. 516578 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività svolta da medici iscritti alle scuole di specializzazione nell'ambito di strutture universitarie - Rapporto di lavoro subordinato - Esclusione - Rapporto di lavoro parasubordinato - Esclusione - Natura.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né rientra tra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, non potendo essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti dalla legge a favore degli specializzandi, essendo destinati tali emolumenti a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno posto dagli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione, considerati dalla legge come borse di studio (art. 6 D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio CEE n. 76 del 26 gennaio 1982), e non costituiscono quindi il corrispettivo delle prestazioni svolte. Dette prestazioni non sono infatti rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ai quali alla fine del corso viene rilasciato un attestato ed un titolo abilitante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)