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Sez. 3, Sentenza n. 8585 del 10/08/1993 (Rv. 483413 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Esercizio, nell'immobile locato, dell'attività di sarto da parte del conduttore con ricezione di clienti - Diritto del conduttore all'indennità di avviamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483413-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere

Al conduttore che si serve dell'immobile in locazione per l'esercizio dall'attività artigiana di sarto, ricevendovi i clienti, spetta, nel caso di cessazione del rapporto, l'indennità di avviamento commerciale prevista dagli artt. 34-35 della legge 27 luglio 1978 n. 392 in favore dei conduttori che esercitano nell'immobile attività industriale e commerciale con diretto contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, restando irrilevante, in presenza di una clientela pur sempre originariamente indifferenziata, la minore affluenza di una sartoria artigiana rispetto a quella di una rivendita al minuto di capi di abbigliamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)