Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 19/03/1997 (Rv. 503101 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Immobile adibito ad attività di estetista come disciplinata dalla legge n. 1 del 1990 - Qualifica dell'attività come artigiana e non come professionale - Conseguenze - Indennità per la perdita dell'avviamento - Spettanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
Ai fini del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, (cosiddetta dell'equo canone) l'attività di estetista come disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, non ha carattere professionale e non preclude pertanto il sorgere del diritto alla suddetta indennità a norma del successivo art. 35 della stessa legge, ma ha natura di attività imprenditoriale artigiana, senza che in contrario assuma rilievo il riferimento alla professione contenuto nella cit. legge n. 1 del 1990, il quale per un verso ha riguardo alla necessaria preparazione teorico pratica di chi eserciti tale attività e per altro verso denota il carattere non occasionale ma stabile e duraturo della stessa.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 04/01/1990 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)