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Sez. 1, Sentenza n. 1625 del 03/07/1967 (Rv. 328427 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - TERMINE - CONTROVERSIE RELATIVE AI CRITERI GIURIDICI DI DETERMINAZIONE DEL TIPO DI IMPOSTA - TERMINE DI TRE ANNI DALLA REGISTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328427-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - TERMINE - CONTROVERSIE RELATIVE AI CRITERI GIURIDICI DI DETERMINAZIONE DEL TIPO DI IMPOSTA - TERMINE DI TRE ANNI DALLA REGISTRAZIONE.*

In materia di imposta di registro il contribuente e posto in grado, sin dalla data di registrazione dell'atto, di conoscere i criteri di applicazione dell'imposta adottati dall'amministrazione (e che, se non impugnati o modificati tempestivamente, vincolano anche le successive tassazioni dell'atto medesimo). Pertanto, qualora intenda contestarli deve proporre la relativa Azione entro il termine di tre anni dalla registrazione, termine uguale a quello stabilito per la prescrizione del diritto della finanza di pretendere una maggiore imposta, fondato su un criterio di imposizione difforme, rispetto a quello seguito all'atto della registrazione. (Conf. 1641-65 1931-65).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)