Sez. 1, Sentenza n. 3586 del 30/10/1969 (Rv. 343782 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - IMPOSTA PRINCIPALE - CRITERIO DI TASSAZIONE - VINCOLATIVITA ANCHE PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE O SUPPLETIVA - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - IMPOSTA PRINCIPALE - CRITERIO DI TASSAZIONE - VINCOLATIVITA ANCHE PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE O SUPPLETIVA - LIMITI.*
Il criterio di tassazione applicato in Sede di registrazione di un atto (imposta principale), vincola anche le successive tassazioni (imposta complementare o suppletiva), a meno che il titolo della tassazione non venga impugnato prima del decorso del triennio dalla registrazione. La possibilita di revisione del titolo e prescritta con il decorso del triennio ed e di ostacolo a far valere, sia per la finanza sia per il contribuente, diritti, che presuppongono la sua modificazione. (V 1876-68, massima n 333845 1625-67, massima n 328427).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 137, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)