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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 680 del 13/01/2011 (Rv. 616368 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento mediante autovelox - Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento - Necessità - Postazione collocata su strada intersecata da altra strada - Apposizione della segnalazione preventiva - Individuazione - Onere probatorio - A carico dell'amministrazione, se non risultante dal verbale di accertamento di infrazione.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616368-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE

La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 201 bis, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)