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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2041 del 24/01/2019 (Rv. 652252 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento mediante "autovelox" - Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento - Necessità - Postazione collocata su strada intersecata da altra strada - Apposizione della segnalazione preventiva - Individuazione - Onere probatorio - Ripartizione.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652252-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE

La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra tale intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 142, Cod. Strada Nuovo art. 201 com. 1, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4, Legge 01/08/2002 num. 168, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)