Sez. U, Sentenza n. 7286 del 03/07/1993 (Rv. 482986 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Apertura della farmacia - Successione - Eredi del farmacista defunto | Trasferimento a terzi ed esercizio provvisorio - Diritto soggettivo degli eredi - Accertamento - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Apertura della farmacia - Successione - Eredi del farmacista defunto
La situazione giuridica che consente agli eredi del titolare di una farmacia di effettuarne il trasferimento a terzi e nelle more di continuarne l'esercizio provvisorio, entro il triennio dalla morte del titolare medesimo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 34 del 1981, modificativo dell'art. 12 della legge n. 475 del 1968, ha la consistenza propria del diritto soggettivo ed è, pertanto, suscettibile di accertamento in sede di giurisdizione ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12, Legge 28/02/1981 num. 34 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)