Sez. 3, Sentenza n. 810 del 24/01/1995 (Rv. 489899 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Sentenza penale dibattimentale di proscioglimento per prescrizione del reato - Effetti nel giudizio civile - Nei soli confronti dei partecipanti al giudizio penale - Limitatamente ai fatti materiali accertati - Configurabilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
Pur attribuendo l'articolo 651 del nuovo codice di procedura penale autorità di giudicato nel giudizio civile di danno soltanto alla sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento, deve ammettersi ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. (che riproduce nella sostanza l'art. 28 codice previgente) la possibilità che la sentenza dibattimentale di proscioglimento per prescrizione del reato spieghi effetti nel giudizio civile, nei confronti di coloro che hanno partecipato al giudizio penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati dal giudice penale, essendo consentita la loro rivalutazione in via autonoma quando da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in sede civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)