Sez. 1, Sentenza n. 22394 del 05/09/2008 (Rv. 604483 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA | Giudizio di modifica delle condizioni di separazione - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - Concorrenza - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA
Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni; pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 20, Cod. Pen. Mil. Pace art. 710, Cod. Pen. Mil. Pace art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)