Sez. U, Sentenza n. 381 del 16/01/1991 (Rv. 470508 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento | Modificazione dell'assegno alimentare o di mantenimento - Domanda proposta da uno dei coniugi separati con sentenza o verbale di separazione consensuale omologato - Competenza per valore o per territorio - Soggezione ai normali criteri - Regole di competenza dettate, per la domanda di separazione, ex art. 706 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento
La domanda di modificazione dell'assegno alimentare o di mantenimento, che venga proposta, ai sensi degli artt. 710 e 711 (originario testo) cod. proc. civ., da uno dei coniugi separati in base a sentenza o verbale di separazione consensuale omologato, è soggetta ai normali criteri di competenza per valore e per territorio (e, quindi, con riguardo alla competenza per territorio, anche al foro concorrente del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione, da identificarsi con il domicilio dell'avente diritto all'assegno), tenuto conto che la domanda medesima investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione, e si sottrae, pertanto, alle speciali regole di competenza per quest'ultima dettate dall'art. 706 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)