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Sez. L - , Sentenza n. 30520 del 28/10/2021 (Rv. 662612 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | - Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università - Plurimi contratti a tempo determinato - Conversione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662612-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, non ne comporta, neanche in assenza di esigenze temporanee, la conversione in rapporto a tempo indeterminato, poiché l'art. 4 citato, nel prevedere il rispetto dei vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5, Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)