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Sez. L, Sentenza n. 21831 del 15/10/2014 (Rv. 632794 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università - Plurimi contratti a tempo determinato - Conversione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632794-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell'art. 4 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e poi dell'art. 5 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, poiché l'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, secondo comma, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)