Sez. 2, Sentenza n. 1305 del 09/04/1975 (Rv. 374819 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI - FRUTTI DEI RAMI PROTESI - CADUTA NEL FONDO VICINO - ACCESSO AL FONDO - FACOLTA DEL PROPRIETARIO DEI FRUTTI - NATURA DI OBBLIGAZIONE REALE - IMPEDIMENTO DELL'ACCESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI - FRUTTI DEI RAMI PROTESI - CADUTA NEL FONDO VICINO - ACCESSO AL FONDO - FACOLTA DEL PROPRIETARIO DEI FRUTTI - NATURA DI OBBLIGAZIONE REALE - IMPEDIMENTO DELL'ACCESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ESCLUSIONE.*
Quando, in base al combinato disposto degli art 896 e 843 cod civ, i frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono, a norma degli Usi locali, al proprietario dell'albero, al quale il proprietario del fondo, sul quale sono caduti i frutti, deve permettere l'accesso, tale facolta di accesso riconosciuta al proprietario dei frutti si inquadra nelle limitazioni del diritto di proprieta fondiaria, poste per regolare i rapporti di vicinato e non aventi natura di servitu: precisamente si inquadra nella categoria delle obbligazioni ob rem o propter rem, le quali hanno il loro titolo solo nella legge e non danno luogo ad un rapporto immediato e diretto tra una cosa ed il titolare della posizione attiva, secondo lo schema del diritto reale, ma hanno sempre per oggetto un comportamento del soggetto passivo, concretantesi in una prestazione di fare, di non fare o di sopportare (pati). Pertanto, non e ammessa la tutela possessoria con l'Azione di reintegrazione, ove il vicino impedisca l'accesso sul suo fondo per la raccolta dei frutti ivi caduti. (V 2282/70, mass n 348461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843, Cod. Civ. art. 896 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)