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Sez. 2, Sentenza n. 2282 del 07/11/1970 (Rv. 348461 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - ACCESSO AL FONDO - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI - NATURA.*
Stato
decisa il 1970-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348461-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - ACCESSO AL FONDO - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI - NATURA.*

L'Obbligo che l'art 843 cod civ fa al proprietario, di permettere l'accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro od altra opera propria del vicino oppure comune va compreso fra le obbligazioni propter rem, perche la persona dell'obbligato va individuata in quella che trovasi in diretto rapporto, ossia nel godimento del bene gravato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)