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Sez. 2, Sentenza n. 6492 del 27/07/1987 (Rv. 454764 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DIFETTO DI EQUIVALENZA, ALMENO APPROSSIMATIVA O TENDENZIALE, DELLE PRESTAZIONI - NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MANCANZA DI CAUSA.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454764-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DIFETTO DI EQUIVALENZA, ALMENO APPROSSIMATIVA O TENDENZIALE, DELLE PRESTAZIONI - NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MANCANZA DI CAUSA.*

È nullo per Mancanza di causa il contratto a prestazioni corrispettive nel quale non vi sia una equivalenza, almeno approssimativa o tendenziale, delle prestazioni, come quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, in cambio, le venga attribuito nulla di più di quanto già le spetti per legge. (nella specie i comproprietari di un cortile avevano stipulato un contratto col quale uno di essi si era obbligato a compiervi delle opere a proprie spese in corrispettivo del diritto di trasformare delle luci in vedute e di spostare una porta di accesso. I giudici di merito, ritenendo tale diritto rientrante nelle facoltà già spettanti per legge, ex art. 1102 cod. civ., al comproprietario del cortile, avevano dichiarato nullo il contratto e la suprema Corte ha ritenuto giuridicamente corretta la decisione in base al surriportato principio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)