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Sez. 1, Sentenza n. 22567 del 04/11/2015 (Rv. 637658 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Contratti a prestazioni corrispettive - Squilibrio originario delle prestazioni - Nullità per mancanza di causa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637658-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

In tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata per avere ritenuto la nullità di un contratto di cessione di quote sociali in ragione dell'eccessiva sproporzione esistente tra il valore effettivo delle quote ed il prezzo di cessione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1447, Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)