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Sez. 1, Sentenza n. 3184 del 15/07/1977 (Rv. 386699 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE - UNIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI - CONSEGUENZE - DOMANDA DI MODIFICA DELL'ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO - PRONUNCIA DI DIVORZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386699-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE - UNIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI - CONSEGUENZE - DOMANDA DI MODIFICA DELL'ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO - PRONUNCIA DI DIVORZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INSUSSISTENZA.*

La pendenza del giudizio di divorzio non determina, per se, la sospensione del giudizio di separazione personale, il quale anzi - ove le cause siano unificate - dev'essere trattato con precedenza, poiche i suoi risultati influiscono sulla Determinazione dell'assegno di divorzio, sia sotto il profilo della modifica della situazione patrimoniale dei coniugi a seguito dello scioglimento del matrimonio, sia sotto il profilo della responsabilita del fallimento del matrimonio. Da cio consegue anche che la pronuncia di divorzio non fa cessare la materia del contendere sulla domanda di modificazione della misura dell'assegno in regime di separazione personale, proposta ai sensi dell'art 710 cod proc civ, per il periodo precedente il passaggio in giudicato di detta pronuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)