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Sez. 1, Sentenza n. 1128 del 22/02/1979 (Rv. 397333 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - EFFETTI - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PREDETTO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397333-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - EFFETTI - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PREDETTO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

La pronuncia di divorzio, operando ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato, non determina la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, in quanto non fa venir meno la necessita e, quindi, l'operativita, fino a quel momento, della pronuncia di separazione e dei relativi provvedimenti patrimoniali. Da cio consegue anche che la proposizione della domanda di divorzio, in pendenza del giudizio di separazione, non determina la sospensione necessaria di quest'ultimo a norma dello art 295 cod proc civ. (Conf 1834/78, mass n 391221; (Conf 3184/77, mass n 386699; (Conf 2884/77, mass n 386455; (Conf 1785/77, mass n 385512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)