Sez. 4, Sentenza n. 1599 del 28/10/1994 Cc. (dep. 16/11/1994) Rv. 200400 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - In genere | Questioni deducibili - Nullità verificatesi nel giudizio di cognizione precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza - Improponibilità.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - In genere
Il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza. Queste, infatti, possono farsi valere solo nell'ambito del medesimo processo con i normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte dalla formazione del giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)