Sez. 1, Sentenza n. 5003 del 14/07/1999 Cc. (dep. 27/09/1999) Rv. 214211 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Valutazione dell'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato - Limitazione alle sole irregolarità successive alla pronuncia della sentenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
L'art.670, comma 1, c.p.p., nel demandare, fra l'altro, al giudice dell'esecuzione il compito di valutare "anche nel merito, l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato", intende riferirsi soltanto alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo la pronuncia della sentenza e quindi potenzialmente idonee ad impedire il passaggio in giudicato della medesima, con esclusione, pertanto, di altre irregolarità concernenti l'irreperibilità dichiarata nel corso del procedimento di cognizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)