Sez. 5, Sentenza n. 276 del 25/11/1983 Ud. (dep. 14/01/1984) Rv. 162102 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTREMI.*
Il divieto di reformatio in peius in grado di appello concerne unicamente la pena complessivamente inflitta in primo grado e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per la sua Determinazione. (Conf mass n 157693, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)