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Sez. 2, Sentenza n. 12133 del 11/11/1992 (Rv. 479465 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - In genere | Azione contro le immissioni illecite - Legittimazione attiva - Estensione al superficiario, all'enfiteuta, al titolare di usufrutto, di uso, di abitazione, al titolare di un diritto personale di godimento sul fondo - Necessità di modificazioni di struttura dell'immobile da cui derivano le propagazioni - Legittimazione a richiederle del titolare del diritto personale di godimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479465-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - In genere

L'art. 844 cod. civ., il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il superficiario, l'enfiteuta, il titolare di usufrutto, di uso o di abitazione e, inoltre, è applicabile per analogia a chi sia titolare di un diritto personale di godimento sul fondo, come il conduttore ovvero il promissario di vendita immobiliare che abbia ricevuto la consegna del bene in anticipo rispetto alla conclusione del contratto definitivo. In quest'ultima ipotesi, peraltro, se gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime, salve restando la reclamabilità d'indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1585, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)