diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13069 del 22/12/1995 (Rv. 495186 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Legittimazione attiva - Interpretazione estensiva - Limiti - Riconduzione delle immissioni nei limiti della normale tollerabilità - Necessità di modificare le strutture dell'immobile da cui derivano - Domanda di modificazione - Legittimazione del titolare del diritto personale di godimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495186-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

L'art. 844 cod. civ. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale (nella specie, il conduttore) di godimento sul fondo. Tuttavia, nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime, così come è privo di legittimazione passiva alla stessa azione il soggetto che, non essendo eventualmente proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1585, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)