Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 21/10/1982 (Rv. 423245 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DI DOMANDA DI MANLEVA - OMESSA PRONUNCIA SU DI ESSA FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ DELL'ATTO CON CUI ESSA ERA STATA PROPOSTA IN PRIMO GRADO, NULLITÀ GIÀ AFFERMATA IN TALE SEDE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO IN ORDINE AL PUNTO DELLA NULLITÀ - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO DERIVANTI DALLA PREGIUDIZIALE ESCLUSIONE DELL'INVALIDITÀ DELL'ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DI DOMANDA DI MANLEVA - OMESSA PRONUNCIA SU DI ESSA FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ DELL'ATTO CON CUI ESSA ERA STATA PROPOSTA IN PRIMO GRADO, NULLITÀ GIÀ AFFERMATA IN TALE SEDE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO IN ORDINE AL PUNTO DELLA NULLITÀ - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO DERIVANTI DALLA PREGIUDIZIALE ESCLUSIONE DELL'INVALIDITÀ DELL'ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA.*
Qualora nel giudizio di appello non si sia giudicato nel merito di una domanda espressamente riproposta - nella specie domanda di manleva avanzata nei confronti di una società di Assicurazione -, essendo stata confermata la pronuncia di primo grado dichiarativa della nullità dell'atto con cui la domanda stessa era stata originariamente proposta - nella specie atto di chiamata nel processo ex art. 106 cod. proc. civ. -, la Cassazione della sentenza d'appello sul punto della nullità determina la automatica riapertura, in Sede di rinvio, del giudizio sul merito sulla base delle conclusioni prese dalla parte interessata nel processo d'appello qualora, alla stregua del principio affermato dal supremo collegio, sia pregiudizialmente esclusa, dal giudice di rinvio, l'Invalidità di quell'atto di chiamata in causa, e ciò anche se non si sia espressamente chiesto anche l'accoglimento della domanda di garanzia - essendo la relativa richiesta implicita nel fatto della riassunzione, seppure formalmente limitata all'istanza di dichiarazione di validità dell'atto di chiamata in garanzia, atteso il carattere meramente strumentale di questa, rispetto a quella domanda di garanzia. (V 5815/78, mass n 395641; (V 224/78, mass n 389512).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)