Sez. L, Sentenza n. 224 del 17/01/1978 (Rv. 389512 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
Il rinvio della Cassazione a seguito di totale annullamento della sentenza impugnata riporta l'intera controversia al giudice del merito, il quale deve uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla suprema Corte per le questioni gia risolte, mentre, per gli altri aspetti della controversia rimasti non definiti nelle pregresse fasi del giudizio, deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi in proposito: conseguentemente, per effetto di tale annullamento, le parti vengono a trovarsi, in Sede di rinvio, nella stessa posizione processuale che avevano nel giudizio di appello, col solo limite del divieto di prendere conclusioni diverse da quelle gia formulate nel giudizio di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)