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Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992 Ud. (dep. 04/06/1992) Rv. 191229 - 01

Sentenza penale - Motivazione - In genere | Decisioni del giudice di appello discordanti da quelle del giudice di primo grado - Motivazione risolventesi in notazioni critiche di dissenso inserite nella struttura argomentativa della sentenza di primo grado - Illegittimità - Necessità di una nuova struttura motivazionale riguardo alle parti della prima sentenza non condivise - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191229-01

Sentenza penale - Motivazione - In genere

Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)