Sez. 2, Sentenza n. 3917 del 13/09/2016 Ud. (dep. 27/01/2017) Rv. 269592 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma "in peius" della sentenza assolutoria - Rivalutazione organica e complessiva degli indizi a carico, esterni alla prova dichiarativa - Obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diveramente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)